L’art. 1130 bis c.c. ha dato la possibilità all’assemblea di nominare “un revisore che verifichi la contabilità del condominio” anche per più annualità specificatamente indicate. Anche l’attività del revisore condominiale è regolamentata dalla legge 4/2013, ossia professioni non protette.
La nomina del revisore può essere conferita:
– ad una persona fisica
– ad una persona giuridica
– ad un collegio di revisori.
Non può rivestire tale ruolo l’amministratore in carica del condominio.
Il revisore deve essere:
– indipendente, imparziale e neutrale,
– riservato,
– competente e professionale,
– esercitare le funzioni in maniera trasparente.
Quando nominare il revisore:
1) Nel caso in cui non sia stato approvato il bilancio consuntivo dell’ultima gestione o nel caso in cui non sia stato elaborato dall’amministratore uscente;
2) nel caso in cui si abbia necessità di una verifica contabile per accertare un’eventuale ammanco od appropriazione indebita.
I compiti del revisore:
– verificare la contabilità del condominio
– verificare la correttezza della rendicontazione
– verificare la correttezza delle condizioni contrattuali pattuite per conto del condominio
– verificare il rispetto degli adempimenti fiscali
Elementi da verificare:
– Esistenza: verificare che la contabilità sia registrata entro i 30 giorni
– Inerenza: tutti i costi che appartengono al condominio
– Competenza: l’attività dell’amministratore deve essere stata eseguita rispettando le leggi vigenti, il regolamento condominiale, le delibere assembleari;
– Completezza
– Effettività: verifica che i lavori siano stati eseguiti effettuando anche sopralluoghi sul posto e richiedendone, se necessario, documentazione comprovante gli stessi.
Ruolo del revisore:
Il revisore deve tutelare il patrimonio del condominio garantendo la trasparenza della gestione e cercando di eliminare l’eventuale contenzioso tra le parti.
Relazione:
Al termine del proprio incarico, il revisore dovrà redigere una relazione da inviare ai condomini ed all’amministratore.